News

Permesso di costruire in sanatoria: devono essere valutate tutte le opere funzionalmente connesse

Il  TAR Calabria, sez. II, con sentenza del 25 maggio 2023, n. 811, afferma che la valutazione dell'abuso presuppone una visione complessiva in caso di sanatoria

7 GIUGNO 2023

di M. Petrulli

Commento alla sentenza TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 25 maggio 2023, n. 811.

Secondo un noto orientamento, recentemente ribadito [1], la valutazione dell'abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate: non è dato scomporne una parte per negare l'assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria ovvero per affermarne la sanabilità, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni. L'opera edilizia abusiva va, infatti, identificata con riferimento all'immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente considerato. Ed infatti, è stato chiarito che:

  • Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 13 dicembre 2021, n. 8275: “In generale, va ribadito che la valutazione dell'abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate: non è dato scomporne una parte per negare l'assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni. L'opera edilizia abusiva va infatti identificata con riferimento all'immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente considerato (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 8 maggio 2018, n. 2738). Al fine di verificare l'unitarietà o la pluralità degli interventi edilizi, deve tenersi conto, oltre che del profilo strutturale, anche dell'elemento funzionale, onde constatare se le varie opere, anche se edificate in strutture separate, siano comunque strumentali al perseguimento del medesimo scopo pratico (Consiglio di Stato, sez. VI, 18 gennaio 2021, n. 515)”; 
  • T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, sent. 11 marzo 2020, n. 1112: “la valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate: non è dato scomporne una parte per negare l’assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria [ovvero per affermarne la sanabilità], in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni. L’opera edilizia abusiva va infatti identificata con riferimento all’immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente considerato”. 

Gli orientamenti della giurisprudenza

Più nello specifico, la giurisprudenza consolidata [2] ha chiarito che la valutazione della sanabilità delle opere incluse nell’istanza presentata ai sensi dell’art. 36 del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001), nel caso in cui nella stessa area di pertinenza coesistano altre opere abusive non considerate dall’interessato nella predetta istanza, ma pur sempre funzionalmente collegate alle prime, non può non includere la verifica circa la sanabilità delle altre opere edilizie abusivamente realizzate, atteso che lo scrutinio sulla “doppia conformità” non può che essere complessivo [3].

Ne deriva, pertanto, che, qualora venga chiesto il rilascio di un permesso di costruire riferito soltanto a talune delle opere realizzate e l’amministrazione riscontri l’esistenza di altre opere abusive, non scomponibili in progetti scindibili, ma funzionalmente connesse al perseguimento di uno scopo unitario, l’ente procedente non può accogliere una domanda riguardante singole opere, dovendo aversi riguardo al complessivo intervento all’uopo realizzato.

>> Clicca qui per altri approfondimenti riguardanti le sanatorie

Qualora le opere abusive siano tra loro connesse, dando luogo ad un intervento unitario, l’istante è tenuto a scegliere tra l’integrale ripristino dello stato dei luoghi, mediante la demolizione e rimozione di tutte le opere accertate come abusive dall’amministrazione, ovvero la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità riferita al complessivo intervento abuso, unitariamente considerato, sempre che lo stesso sia conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della sua realizzazione e al momento di presentazione della domanda.

L’art. 36, del resto, regola la sanatoria avuto riguardo all’intervento abusivo e non alla singola opera abusiva. In sostanza, quando si tratti di istanze di condono o di accertamento di conformità, non si può effettuare una “parcellizzazione” delle opere abusive realizzate, per trarne diversi regimi sanzionatori applicabili: sia quando è presentata una sola istanza, sia quando si presentano distinte istanze, l'amministrazione comunale deve tenere conto della connessione e della sostanziale unitarietà delle opere abusive realizzate [4].

Solo eccezionalmente, in sede di sanatoria di un immobile abusivo, le singole parti di un fabbricato possono essere valutate, ai fini di una sanatoria parziale, se risultano autonome e scindibili rispetto al corpo di fabbrica principale [5].

Anche la giurisprudenza penalistica in tema ha sottolineato che non è ammissibile il condono edilizio di una costruzione quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando l'unità immobiliare in plurimi interventi edilizi, in quanto è illecito l'espediente di denunciare fittiziamente la realizzazione di plurime opere non collegate tra loro, quando, invece, le stesse risultano finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto e sono a esso funzionali, sì da costituire una costruzione unica [6].


Qui il link alla sentenza: https://www.ediliziaurbanistica.it/doc/10279259
 
Note
 
[1] TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 25 maggio 2023, n. 811.
[2] Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 16 marzo 2020, n. 1848.
[3]  Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 4 febbraio 2019, n. 843.
[4]  T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sent. 18 ottobre 2021, n. 787: “Non è consentita la sanatoria parziale di un immobile abusivo, sul presupposto che il concetto di costruzione deve essere inteso in senso unitario e non in relazione a singole parti autonomamente considerate. Pertanto, non è possibile scindere la costruzione tra i vari elementi che la compongono, per ritenerne sanabili singole porzioni della stessa (cfr T.A.R. Campania, Napoli, sez. I 08/01/2020 n. 110, T.A.R. Toscana, sez. III, 18/09/2019, n. 1247)”; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, sent. 7 dicembre 2020, n. 5891.
[5] T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sent. 18 ottobre 2021, n. 787; T.A.R. Sardegna, sez. II, sent. 17 settembre 2019, n. 740; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, sent. 21 aprile 2020, n. 1466.
[6]  Cass. pen., sez. III, sent. 8 aprile 2015, n. 20420.