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Esenzione dal pagamento dell’Imu in caso di occupazione abusiva

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 13 aprile 2023, n. 9956, richiede la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in materia di occupazione abusiva

26 APRILE 2023

Attraverso l’ordinanza del 13 aprile 2023, n. 9956, la Corte di Cassazione ha disposto, ai sensi degli artt. 134 Cost. e 23 della l. n. 87 del 1953, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3, comma 1, all’art. 42, comma 2, ed all’art. 53, comma 1, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011 (nella sua formulazione originaria, applicabile ratione temporis), nella parte in cui non prevede l’esenzione dal pagamento dell’Imu nell’ipotesi di occupazione abusiva dell’immobile, che non possa essere liberato pur in presenza di denuncia agli organi istituzionali preposti.
 
Si ricorda come sono soggetti al pagamento dell’Imu gli immobili occupati abusivamente qualora i proprietari non li possono utilizzare perché non ne hanno la diponibilità. Per avere diritto all’esonero dal pagamento, il proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento deve presentare una denuncia penale per violazione di domicilio, per occupazione di terreni e edifici, o a esperire un’azione penale per occupazione abusiva. Il titolare dell’immobile, inoltre, è obbligato a comunicare al Comune competente il possesso dei requisiti per poter usufruire dell’esenzione.
 
Inoltre generalmente, non ha rilevanza il possesso dell’immobile da parte di un’altra figura diversa dal proprietario. La tassa è dovuta dal soggetto che detiene un diritto reale di godimento sull’immobile, a prescindere dalla possibilità di poter usufruire del bene. Si ritiene infine irrilevante che gli immobili oggetto di imposta siano sottoposti a qualsiasi forma di sequestro, poiché queste misure non comportano la perdita della titolarità del diritto. Il sequestro, a differenza della confisca, non comporta la perdita della titolarità dell’immobile ad esso sottoposto. Dunque, soggetto passivo del tributo si può identificare con il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile.