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Decisioni sulla natura giuridica e gli effetti dei pareri espressi dalla Soprintendenza nei processi di autorizzazione e compatibilità paesaggistica

Si segnalano alcune recenti sentenze che affrontano, sotto di diversi profili, la tematica della natura giuridica e degli effetti dei pareri espressi dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio

12 APRILE 2023

Di Valeria Tarroni

Si segnalano alcune recenti sentenze che affrontano, sotto di diversi profili, la tematica della natura giuridica e degli effetti dei pareri espressi dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio

Il parere negativo della Soprintendenza emanato o trasmesso in ritardo. Non è vincolante (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 9/3/2023 n. 2487)
 
Il Consiglio di Stato chiarisce il valore da attribuire al parere della Soprintendenza trasmesso o emanato oltre il termine di 45 giorni nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica previsto all’art. 146 del D.lgs. 42/2004. 
Il dibattito in seno alla giurisprudenza, affermano i giudici, registra due orientamenti:
un orientamento sostiene che il parere tardivo “deve essere considerato privo dell'efficacia attribuitagli dalla legge, dunque privo di valenza obbligatoria e vincolante”;
 
un contrario orientamento afferma, invece, che il decorso del termine non precluderebbe alla Soprintendenza di provvedere, in quanto nell’art. 146 del Codice non vi è alcuna espressa comminatoria di decadenza della Soprintendenza dall'esercizio del relativo potere, una volta decorso il termine.
 
In sostanza, affermano i giudici di Palazzo Spada, l'effetto della trasmissione tardiva del parere della Soprintendenza non è la consumazione del potere, ma la trasformazione del valore del parere da vincolante in non vincolante, con la conseguente possibilità per l’Autorità procedente di poterne prescindere e con l’obbligo di motivare qualora invece ritenga di adeguarsi al suo contenuto.
 
L'amministrazione competente all’emanazione dell’autorizzazione paesaggistica che intende assumere il parere tardivo della Soprintendenza, ha dunque l’obbligo di valutare autonomamente e motivare in concreto anche gli aspetti paesaggistici.
 
Il parere negativo di compatibilità paesaggistica per essere legittimo deve indicare le possibili soluzioni edificatorie (Tar Lazio, sez. II quater, sentenza 6 marzo 2023, n. 3631) 
 
Secondo consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa, la Soprintendenza non può limitarsi ad esprimere parere un negativo di compatibilità paesaggistica ad un intervento edilizio, senza indicare al proponente le possibili soluzioni edificatorie assentibili. In tal caso il diniego si pone, infatti, «in contrasto con il principio di leale collaborazione, il quale impone alla Soprintendenza di esprimere un dissenso costruttivo, evidenziando le modifiche o le prescrizioni in ragione delle quali il progetto possa eventualmente superare il vaglio, indicando quale tipo di accorgimento tecnico o, al limite, di modifica progettuale potrebbe far conseguire all'interessato l'autorizzazione paesaggistica, in quanto la tutela del preminente valore del paesaggio non deve necessariamente coincidere con la sua statica salvaguardia, ma richiede interventi improntati a fattiva collaborazione delle autorità preposte alla tutela paesaggistica, funzionali a conformare le iniziative edilizie al rispetto dei valori estetici e naturalistici del bene paesaggio» (così T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 13/10/2020, n. 1374; cfr. anche T.A.R. Toscana, Firenze, sez. II, 21/03/2022, n. 353). 
 
Parere di compatibilità paesaggistica: caratteristiche e funzione (Consiglio di Stato, Sezione IV, 21/3/2023 n.2836)
 
Il parere di compatibilità paesaggistica è un atto endoprocedimentale emanato nell’ambito della sequenza di atti ed attività preordinati al rilascio del provvedimento di autorizzazione paesaggistica o del suo diniego. Le valutazioni espresse sono orientate all’apprezzamento di aspetti di tutela paesaggistica che si consolideranno, al termine del procedimento, nel provvedimento di autorizzazione o di diniego di autorizzazione paesaggistica.
Nell’esercizio della sua funzione consultiva, la Soprintendenza formula le proprie valutazioni di merito, in termini di compatibilità paesaggistica, di cui deve tenere conto l’autorità competente nell’emanare il provvedimento finale. 
 
Nonostante il decorso il termine per l’espressione del parere vincolante sensi dell’art. 146 d.lgs. n. 42 del 2004 da parte della Soprintendenza, l’organo statale può comunque esprimersi in ordine alla compatibilità paesaggistica dell’intervento, fermo restando che, ove tardivamente reso, l’atto consultivo perde il suo carattere di vincolatività e deve essere, perciò solo, autonomamente e motivatamente valutato dall’amministrazione deputata all’adozione dell’atto autorizzatorio finale.
A differenza delle scelte politico-amministrative (c.d. “discrezionalità amministrativa”), nel caso di valutazioni dei fatti complessi richiedenti particolari competenze (c.d. “discrezionalità tecnica”), difettando parametri normativi a priori che possano fungere da premessa del ragionamento sillogistico, il giudice non ‘deduce’ ma ‘valuta’ se la decisione pubblica rientri o meno nella (ristretta) gamma delle risposte maggiormente plausibili e convincenti alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli altri elementi del caso concreto

Non può essere sottovalutato che il nuovo testo dell’art. 9 della Costituzione, come novellato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, depone nel senso della maggiore, e non minore, tutela dei valori ambientali e paesaggistici nell’ottica della salvaguardia delle generazioni future e dello sviluppo sostenibile. Ne discende che l’esegesi delle disposizioni che disciplinano i procedimenti in materia di ambiente e paesaggio dovrebbe essere orientata nel senso di conseguire tale obbiettivo di fondo e quindi accrescere e non diminuire il livello di protezione effettiva di tali valori.
 
Il testo delle sentenze è  visualizzabile sul sito: https://www.giustizia-amministrativa.it