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In caso di abuso il proprietario provare l’epoca di costruzione dell’edificio

Il TAR Lazio, con la sentenza del 27/03/2023, n. 5219, respinge il ricorso di un soggetto che chiedeva al Comune di provare l'epoca di costruzione dell'edificio

12 APRILE 2023

Con la sentenza del 27/03/2023, n. 5219, il TAR Lazio ha stabilito che è compito del proprietario provare l’epoca di costruzione di un manufatto. La vicenda fa riferimento a un ricorso avviato da una persona poi deceduta e poi portato avanti da un erede nel merito di un abuso realizzato in un fondo agricolo e oggetto di ordinanza di demolizione da parte del Comune.
 
Il ricorrente ha evidenziato come nel 1973 ha acquistato un terreno in cui era presente un manufatto oggetto successivamente di interventi edilizi. Tale struttura è finita poi al centro del provvedimento di demolizione emanato dal Comune. Il ricorrente ha sempre sottolineato anche l’affermazione che parte della costruzione risalirebbe prima dell’entrata in vigore della legge «che ha esteso l’obbligo del titolo edilizio per tutto il territorio comunale, laddove in precedenza tale obbligo era previsto solo per i centri abitati con conseguente legittimità del manufatto». In più ha sostenuto di «aver posto in essere interventi di manutenzione straordinaria solo con riferimento ad una parte del manufatto, il quale avrebbe comunque mantenuto inalterate le proprie caratteristiche originarie quanto a forma e volumi, con conseguente assenza del carattere abusivo delle opere».
 
Per i giudici, si legge sempre nella sentenza, che «rispetto all’obbligo di munirsi di licenza edilizia, non è assistito da alcun riscontro probatorio, risolvendosi in una apodittica quanto indimostrata asserzione». I giudici hanno evidenziato che «l’onere di provare l’epoca di costruzione di un manufatto ricade sul proprietario dell’immobile, in ossequio al principio di vicinanza della prova». Hanno infine ricordato che: «fermo il mancato assolvimento da parte ricorrente dell’obbligo di fornire allegazioni probatorie in ordine a tale assunto, deve rilevarsi come tale onere, contrariamente a quanto affermato in ricorso, non ricada in alcun modo sull’Amministrazione, la quale non è tenuta, prima di adottare un provvedimento sanzionatorio, ad effettuare accertamenti sull’epoca di realizzazione di un ipotetico manufatto preesistente, incombendo sul proprietario l’onere di fornirne la prova».