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Il destinatario di un’ordinanza può non riferirsi al locatario dell’area

Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza del 15 marzo 2023, n. 2732, si è espresso sul destinatario di un'ordinanza di messa in sicurezza volta alla tutela pubblica  

27 MARZO 2023

Con la sentenza del 15 marzo 2023, n. 2732, il Consiglio di Stato ha stabilito che il soggetto destinatario di un’ordinanza contingibile e urgente, non si identifica necessariamente con il proprietario dell’area preordinata alla immediata messa in sicurezza dei luoghi in ragione dell’esigenza di tutela della pubblica e immediata incolumità.
 
Si legge inoltre nella sentenza che tale identificazione non avviene essendo sufficiente che ne abbia la materiale disponibilità, la quale rappresenta il necessario (ma anche sufficiente) presupposto (logico e materiale) per l’esecuzione degli interventi per la rimozione della situazione di pericolo impregiudicato, in ogni caso, il diritto di rivalsa nei confronti del legittimo proprietario.
 
Nondimeno, ciò non toglie che nella misura extra ordinem vada sempre indicato con precisione il presupposto per il quale l’Amministrazione, in base ai dati a disposizione e ai fatti diligentemente accertati, ritenga sussistente la legittimazione passiva nei confronti del destinatario.