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Interventi edilizi: plausibili senza gli strumenti urbanistici attuativi

Il Consiglio di Stato, sez. IV, del 7 febbraio 2023, con sentenza n. 1322, si è espresso sulla diversità tra le funzioni del responsabile del procedimento e quelle del dirigente negli interventi edilizi

6 MARZO 2023

Con la sentenza n.1322 del 7 febbraio 2023, il Consiglio di Stato è intervenuto, delineando quali interventi edilizi sono plausibili nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi, previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l’edificazione.
 
La sentenza della Consiglio di Stato ha sottolineato che non è illegittimo l’atto di diniego del permesso di costruire adottato dal dirigente in quanto basato su elementi ostativi non rilevati nella precedente istruttoria da parte del responsabile del procedimento. Il Consiglio specifica infatti che i compiti del responsabile del procedimento, di natura preparatoria, sono diversi e non sovrapponibili a quelli del dirigente della unità operativa, cui spetta invece l’adozione del provvedimento finale. Inoltre, non si configura il vizio di contraddittorietà dell’azione amministrativa quando il raffronto opera fra le diverse fasi del medesimo procedimento.