Diritto di accesso al permesso di costruire del proprietario dell’immobile confinante
Il TAR Napoli con la sentenza n. 954/2023 richiama pronunce che hanno deciso specifiche vicende di accesso a documenti per attività edilizie
27 FEBBRAIO 2023
Di Valeria Tarroni
La legge 241/1990 all’art. 22, comma 1, lett. b), dispone che l'accesso agli atti amministrativi è consentito a tutti i soggetti privati, compresi i portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
Sull’accesso al permesso di costruire da parte del proprietario confinante, la giurisprudenza si è più volte pronunciata.
L’approdo a cui è giunta, riconosce in capo al proprietario dell’immobile confinante con quello nel quale si devono realizzare (o sono state realizzate) opere, un interesse personale, attuale e concreto, collegato agli atti richiesti (ove sussistenti) qualora la richiesta sia motivata dall’esigenza di accertare la conformità alle norme edilizie e urbanistiche delle opere realizzate (o da realizzare) sui terreni adiacenti.
In via generale, il criterio della “vicinitas” radica in capo al proprietario confinante una posizione qualificata e differenziata rispetto alla collettività, non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell’azione amministrativa, con la piena legittimità all’accesso ai sensi dell’art. 22 L. 241/1990.
Il TAR Napoli con la
sentenza n. 954/2023, partendo da un caso specifico, richiama pronunce che, in applicazione dei predetti principi, hanno deciso specifiche vicende di accesso a documenti per attività edilizie.