Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, via al decreto
Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche: firmato da parte del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti il decreto che disciplina le modalità operative e le condizioni di accesso alle risorse
22 FEBBRAIO 2023
Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche: firmato da parte del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti il decreto che disciplina le modalità operative e le condizioni di accesso alle risorse.
Sono interessati dal decreto, gli interventi previsti dall’articolo 26, commi 6-bis e 6- ter del dl 50/2022, ossia:
-
appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativamente ai SAL eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
-
appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 che non abbiano accesso al Fondo avvio opere indifferibili (ex articolo 26, comma 7 del decreto-legge n. 50 del 2022), relativi anche ad accordi quadro di cui al citato articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per le lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Le Stazioni appaltanti dovranno inviare le richieste di accesso al Fondo, telematicamente tramite la piattaforma dedicata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti utilizzando quattro finestre temporali:
1° aprile – 30 aprile 2023
1° luglio – 31 luglio 2023
1° ottobre – 31 ottobre 2023
1° gennaio 2024 – 31 gennaio 2024
Il decreto, inoltre, stabilisce i termini entro i quali il Ministero esaminerà le domande ricevute relativamente a ciascuna finestra temporale, precisando che deciderà cumulativamente secondo l’ordine di presentazione delle domande.