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Modifiche al dpr 380/2001, artt. 3, 10, 15 introdotte con la legge di conversione del dl 50/2022 c.d. “Decreto Aiuti” 

Con le modifiche introdotte dal “Decreto aiuti” sono modificati i seguenti articoli del Testo unico dell’edilizia relativi: alla ristrutturazione edilizia; agli interventi di ristrutturazione edilizia soggetti a permesso di costruire; e all'efficacia temporale del permesso di costruire

19 LUGLIO 2022

Di Valeria Tarroni 

Con le modifiche introdotte dalla legge 15/7/2022 n. 91[1] di conversione con modifiche del D.L. 50 del 17/5/2002 c.d. “Decreto aiuti” sono modificati i seguenti articoli del dpr 380/2001(Testo unico dell’edilizia):
 
-        art. 3, comma 1 lett. d) che reca la definizione di ristrutturazione edilizia;
 
-        art. 10, comma 1, lett. c) che elenca gli interventi di ristrutturazione edilizia soggetti a permesso di costruire;
 
-        art. 15, comma 2, che stabilisce l’efficacia temporale del permesso di costruire.Le modifiche introdotte in sede di conversione del D.L. sono contenute all’art. 7 bis e all’art. 14 che si riportano in nota.[2]
 
Ristrutturazione edilizia c.d. “pesante” estesa agli immobili in aree paesaggistiche di notevole interesse pubblico – Modifiche all’art. 3, comma 1 lett. d) e all’art. 10, comma 1, lett. c) del dpr 380/2001
 
L’intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione con modifiche di prospetti, sagoma, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, e con aumento di volumetria esteso dalla legge 27/4/2022 n. 34[3] agli edifici ricadenti in  aree paesaggistiche tutelate ex lege dall’art. 142 del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ed agli interventi di ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti ricadenti nelle medesime aree di valore paesaggistico, è attuabile dal 16/7/2022 con la medesima estensione e previo permesso di costruire, anche sui beni paesaggistici dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere c) ed e)[4] del medesimo d.lgs. 42/2004.
 
Gli immobili di notevole interesse pubblico elencati all’art. 136 , comma 1, lett. c) e d) del d.lgs. 42/2004, sono:
 
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
 
d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
 
La dichiarazione di notevole interesse pubblico è contenuta in un provvedimento amministrativo specifico. L’estensione della ristrutturazione edilizia demo-ricostruttiva con modifica dei parametri ed aumento di volumetria è limitato ai beni paesaggistici indicati delle lettere c) e d) dell’art. 136 predetto. Restano invece vincolati alla regola della ristrutturazione edilizia fedele i beni paesaggistici dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 lettere a) e b) ) del D.lgs. 42/2004.
 
Proroga dell'efficacia temporale del permesso di costruire
 
L’aggiunta al comma 2 dell’art. 15 del dpr 380/200 fissa il termine per l’inizio dei lavori in anni tre con decorrenza dal rilascio del titolo relativamente agli interventi realizzati con titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003 (che riguarda gli impianti alimentati con fonti rinnovabili e le connesse opere e infrastrutture).
 
Si riportano gli articoli del dpr 380/2001 con evidenziate le modifiche apportate dalla L._91 del 15/7/2022
 
Art. 3 (Definizioni degli interventi), comma 1, lett. d)
 
(………..) Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria;
 
Art. 10 (Interventi subordinati a permesso di costruire) comma 1 lett. c)
 
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, ricadenti nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria.
 
Art. 10 (Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire), comma 2 art. 15
 
Salvo quanto previsto al quarto periodo, il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. Per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il termine per l'inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo.
 
Sul punto si veda il volume:"Il Testo Unico dell’Edilizia: attività edilizia e titoli abilitativi dei lavori".Il T.U.E. ha subito, negli anni, una serie di modifiche radicali. L’opera, abbinando il dovuto rigore ad un taglio operativo, permette di individuare, per ogni singolo articolo, la norma e la giurisprudenza vigente tempo per tempo.
 
 
 
 
Note
 
[1] Il D.L. 17/5/2022 n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonchè in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” è stato convertito con modiche dalla legge 15/7/2022 n. 91  pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. -164 del 15/7/2022 in vigore dal 16/7/2022.
 
[2] Art. 7-bis. - (Proroga dell'efficacia temporale del permesso di costruire)  - 1. Al comma 2 dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto previsto dal quarto periodo," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il termine per l'inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo" ».
 
All’art. 14 , Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
 
1-ter. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
 
a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, le parole: "dell'articolo 142" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142";
 
b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), le parole: "dell'articolo 142" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142" »
 
[3] La legge 27/4/2022 n. 34 ha convertito con modifiche il D.L. 1/3/2022 n. 17 c.d. “Decreto bollette o decreto energia”
 
[4] Art. 136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
 
Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
 
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
 
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
 
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
 
d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.