Focus sulla deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n. 22/2020
18 GENNAIO 2021
Il ricorso al Fondo per le demolizioni delle opere abusive non rientra nella nozione di indebitamento in quanto le opere di demolizione, pur se realizzate dal Comune, sono finanziate dall’autore dell’abuso edilizio, chiamato a rifondere le spese sostenute a tal fine dal Comune. Il rischio connesso alla mancata riscossione di tale entrata da parte del Comune va sterilizzato mediante congruo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, secondo le regole stabilite dai principi contabili. Ciò è quanto ha stabilito la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, tramite la deliberazione n. 22/SEZAUT/2020/QMIG.