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Controlli sugli scarichi di reflui industriali in pubblica fognatura

Le corrette modalità di svolgimento dei controlli sugli scarichi e l'iter di applicazione delle misure amministrative in caso di inosservanza delle prescrizioni

6 LUGLIO 2020

Con sentenza n. 269 del 25 giugno 2020 il TAR Umbria, Perugia, Sez. I, ha accolto il ricorso presentato dal titolare di un frantoio avverso il provvedimento di revoca dell’autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in pubblica fognatura (contenuta in un’A.U.A.) in deroga ai limiti di cui alla tabella 3, All. 5, parte III, d.lgs. n. 152/2006, emanato dalla Regione a seguito dell’accertamento del superamento dei valori limite tabellari di alcune sostanze (fosforo e azoto). Il Tribunale ha ritenuto fondato anzitutto il motivo di ricorso relativo all’assenza dei presupposti per l’emanazione dell’atto di revoca ai sensi dell’art. 130, d.lgs. 152/2006 (inosservanza delle prescrizioni) poiché, mentre la citata disposizione prevede (lettera c) che tale atto amministrativo debba essere pronunciato solo a seguito dell’accertamento del mancato rispetto di una precedente diffida già inoltrata al titolare dell’autorizzazione (o “in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente”), nella fattispecie la Regione ha proceduto direttamente alla revoca senza prima, appunto, diffidare il ricorrente ad eliminare le inosservanze alla prescrizioni riscontrate. In aggiunta, non è stata dimostrata l’esistenza di una situazione di pericolo per la salute pubblica e l’ambiente tale da giustificare, a mente della cit. lett. c), art. 130, l‘utilizzo diretto di un atto di revoca.