La ristrutturazione ricostruttiva, autorizzabile mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), è ammissibile purché siano rispettati i volumi, l’area di sedime del manufatto originario e, per gli immobili vincolati, anche la sagoma: il principio di diritto enunciato dalla Corte Costituzionale
18 GIUGNO 2020
La ristrutturazione ricostruttiva, autorizzabile mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), è ammissibile purché siano rispettati i volumi, l’area di sedime del manufatto originario e, per gli immobili vincolati, anche la sagoma: è il principio di diritto enunciato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 24 aprile 2020, n. 70, avente ad oggetto alcune norme della legislazione regionale della Puglia in materia (art. 2, l.r. n. 59/2018 e artt. 7 e 8 della l.r. n. 5/2019), dichiarate incostituzionale perché non rispettose di tale principio, in quanto consentivano un aumento volumetrico ed una possibile diversa dislocazione dei volumi.