
Reperibilità e lavoro agile: chiarimenti applicativi nel pubblico impiego
Nel lavoro agile non si applicano automaticamente tutti gli istituti del lavoro ordinario. Tra questi, la reperibilità è ammessa solo in condizioni molto specifiche. Così chiarito dall’orientamento applicativo ARAN n.34591 del 12 giugno 2025.
3 LUGLIO 2025
L’istituto della reperibilità, disciplinato dall’art. 56 del CCNL 16 ottobre 2008, si realizza al di fuori dell’orario ordinario di lavoro e implica l’obbligo per il dipendente di essere disponibile a intervenire in caso di necessità. Tuttavia, questa disciplina incontra dei limiti strutturali nel contesto del lavoro agile. Così chiarito dall’orientamento applicativo ARAN n. 34591 del 12 giugno 2025.
Compatibilità limitata tra reperibilità e lavoro agile
L’
istituto della reperibilità, disciplinato dall’art. 56 del
CCNL 16 ottobre 2008, si realizza al di fuori dell’orario ordinario di lavoro e comporta l’obbligo per il dipendente di rendersi disponibile in caso di necessità. Tuttavia, nel contesto del
lavoro agile, tale obbligo incontra limiti strutturali. Questa modalità si basa infatti sull’
autonomia del lavoratore nella gestione del tempo, pur nel rispetto delle fasce di contattabilità previste dagli accordi individuali. Ne consegue che il lavoro agile è
incompatibile con istituti tradizionali come turni, straordinari, lavoro disagiato e reperibilità, i quali presuppongono vincoli spazio-temporali rigidi.
L’unica eccezione riguarda la
fascia di inoperabilità, ovvero il periodo di 11 ore consecutive di riposo previsto dall’
art. 7 del D.lgs. 66/2003, che include il lavoro notturno. Solo in questa finestra temporale, e
a condizione che il dipendente possa garantire l’attività in presenza, è possibile applicare la reperibilità. In caso di chiamata, il lavoratore deve infatti
raggiungere la sede fisica di lavoro entro limiti temporali prestabiliti. In mancanza di tali condizioni, l’istituto non può trovare applicazione nel lavoro agile.