
Illegittima la quota minima nelle compartecipazioni comunali alle spese socio-assistenziali
Con la sentenza n. 337 del 2025, il TAR Lombardia, Brescia, (Sez. I), ha dichiarato illegittima la disposizione regolamentare comunale che impone una quota fissa di compartecipazione economica per le prestazioni socio-assistenziali erogate in favore dei disabili, prescindendo totalmente dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). La sentenza conferma l’ISEE come unico parametro legittimo per determinare la quota di compartecipazione degli utenti alle prestazioni socio-assistenziali.
3 GIUGNO 2025
Equità nell’assistenza: la quota di compartecipazione deve rispettare l’ISEE
Il TAR ha ritenuto inammissibile qualsiasi sistema di calcolo che imponga una
percentuale fissa di contribuzione senza considerare l’ISEE dell’utente. Tali meccanismi violano il
principio di proporzionalità e personalizzazione dell’intervento assistenziale, compromettendo l’equità dell’accesso ai servizi. L’ISEE, normato dal
DPCM 5 dicembre 2013, è lo strumento normativamente previsto per accertare la situazione economica del richiedente e non può essere sostituito da formule standardizzate o rigide.
Accertamento obbligatorio delle prestazioni ricevute
In materia di compartecipazione alle spese per prestazioni socio-assistenziali in favore di soggetti disabili, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, è ritenuta
illegittima la determinazione comunale che stabilisce la quota economica a carico dell’utente senza prima effettuare una
puntuale istruttoria in contraddittorio. In particolare, il Comune è tenuto ad accertare preventivamente quali prestazioni siano state effettivamente erogate, per poi qualificare tali trattamenti secondo le categorie previste dal
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502: prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria. Solo a seguito di tale classificazione è possibile attribuire correttamente le quote di spesa. A supporto è citato il
DPCM 14 febbraio 2001, che definisce le prestazioni rientranti nelle tre categorie sopra indicate e ne specifica i criteri di finanziamento, nonché il
DPCM 12 gennaio 2017, che individua le quote di competenza del Servizio sanitario per i trattamenti riabilitativi nelle residenze dedicate ai disabili. In assenza di tale procedura, ogni determinazione automatica della compartecipazione è da ritenersi viziata per difetto di istruttoria e violazione dei principi di corretta imputazione della spesa pubblica.
Effetti applicativi e obbligo di revisione regolamentare
Il TAR impone al Comune la
modifica del regolamento in modo conforme ai principi espressi, evitando che la compartecipazione ecceda la reale capacità economica del cittadino. La pronuncia rafforza l’orientamento giurisprudenziale volto a tutelare le persone con disabilità, promuovendo una
gestione equa e legittima delle risorse pubbliche. Gli Enti locali dovranno pertanto adeguare i propri strumenti normativi per garantire il rispetto della disciplina nazionale in materia di welfare socio-sanitario.