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Le assunzioni di personale e le Unioni dei Comuni

I Comuni non possono includere nelle proprie entrate correnti da assumere come base di riferimento per il calcolo delle capacità assunzionali quelle derivanti dalla TARI nella ipotesi in cui la gestione del servizio e l’incasso del tributo siano stati assegnati alla Unione di Comuni di cui l’Ente è parte

29 MARZO 2023

I Comuni non possono includere nelle proprie entrate correnti da assumere come base di riferimento per il calcolo delle capacità assunzionali quelle derivanti dalla TARI nella ipotesi in cui la gestione del servizio e l’incasso del tributo siano stati assegnati alla Unione di Comuni di cui l’Ente è parte.

 
Lo afferma la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Veneto, delibera n. 51/2023. La lettura fornita dal parere è molto importante in quanto delimita l’ambito di applicazione delle regole dettate dal d.l. n. 34/2019 in tema di capacità assunzionali.
 
Leggiamo in primo luogo che: “non è ravvisabile quella quota parte di spettanza della TARI che il Comune che il comune istante chiede di poter considerare tra le proprie entrate ai fini dell’applicazione dell’art. 32 del d.l. n. 34/2019, considerato che la TARI è riscossa dall’Unione dei comuni o dal gestore appositamente incaricato dall’Unione stessa) e non è soggetta a riversamento a favore del Comune istante, né, tanto meno, interpretando la richiesta di parere pervenuta, è attribuibile figurativamente sulla base di un ipotetico criterio, che tenga conto dell’attività svolta del personale dell’Unione incaricato delle funzioni trasferite alla stessa Unione”.
 
Ed ancora, ci viene detto che “il cd ribaltamento di cui alla deliberazione della Sezione Autonomie n. 8/2011 (nda tra comuni ed unione), alla stregua del quale la quota parte della spesa di personale dell’unione riferibile al comune che vi partecipa, deve essere imputata allo stesso Comune, è per l’appunto riferito alle spesa di personale e non alle entrate correnti”.
Sulla base di queste previsioni, ci viene detto conclusivamente che “l’ente dovrà riferirsi, ai fini dell’applicazione dell’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019 (nda per la determinazione delle capacità assunzionali) esclusivamente alle proprie entrate correnti, quali definite dal citato d.m. 17 marzo 2020”.