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Equo compenso delle prestazioni professionali: il testo definito approvato dal Senato

Il disegno di legge interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti delle imprese

27 MARZO 2023

Il Senato ha pubblicato il testo definitivo relativo alle disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. Il testo del disegno di legge, già approvato dal Parlamento, è composto da 13 articoli volti a porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti e clienti “forti”.
 
Il testo, che si compone di 13 articoli definisce come equo il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e interviene sull’ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo per quanto riguarda i professionisti interessati; disciplina inoltre la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri e prevede che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull’equo compenso.
 
Nel testo si specifica come il disegno di legge derivi dalle mosse dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ha deliberato, in data 24 novembre 2017, l’invio di una segnalazione ai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, avente a oggetto la contrarietà ai principi concorrenziali in tema di “equo compenso” per le professioni. La segnalazione è volta a introdurre il principio generale per cui le clausole contrattuali tra i professionisti e alcune categorie di clienti che fissano un compenso a livello inferiore rispetto ai valori stabiliti in parametri individuati da decreti ministeriali sono da considerarsi nulle.
 
Il passaggio successivo, mostrato dalla nota, è avvenuto con la Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha affermato che in materia di compensi professionali, l’indicazione delle tariffe minime e massime è vietata in quanto incompatibile con il diritto dell’Unione Europea, ma sono comunque ammesse deroghe per motivi di interesse pubblico, come la tutela dei consumatori, la qualità dei servizi e la trasparenza dei prezzi.