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Nessun rimborso delle spese legali se il dipendente è assolto per depenalizzazione del reato

La depenalizzazione del reato che abbia determinato la commutazione di una sanzione amministrativa, inibisce al dipendente pubblico di reclamare le spese legali sostenute nel processo penale. Sono queste le indicazioni del TAR per il Lazio con la sentenza n.7077/2022

 
 

15 GIUGNO 2022

La depenalizzazione del reato che abbia determinato la commutazione di una sanzione amministrativa, inibisce al dipendente pubblico di reclamare le spese legali sostenute nel processo penale. Sono queste le indicazioni del TAR per il Lazio (sentenza n.7077/2022) che ha confermato il diniego dell’Amministrazione di appartenenza anche in conformità alle recenti indicazioni contenute nella legge n.178/2020 che, all’art. 1, comma 1018, prevede che il rimborso delle spese legali non è dovuto qualora il ricorrente sia stato assolto a seguito di depenalizzazione.