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Tetto retributivo: il Consiglio di Stato stabilisce che si applicherà dal 2024

Il Consiglio di Stato, sez. I, con il parere n. 916 del 31 maggio 2022 ha chiarito che l’art. 23 bis del D.L. 6.12.2011 n. 201 relativo al tetto retributivo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014

 
 

13 GIUGNO 2022

Il Consiglio di Stato, sez. I, con il parere n. 916 del 31 maggio 2022 ha chiarito che l’art. 23 bis del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito in legge n. 2014/2011, che ha stabilito il tetto retributivo, nel combinato disposto con l’art. 1, commi 471, 472, 473, 474, 475 e 489 della L. n. 147 del 2013, dell’art. 13 del D.L. n. 66 del 2013, convertito in L. n. 89 del 2014, chiaramente si applica, a decorrere al 1° gennaio 2014, a “chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti con gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti” (così il comma 471 della l. 147 del 2013). Tra le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D.lgs. n. 165/2001 sono ricompresi regioni ed enti locali.