17 GENNAIO 2020
Contributi per investimenti dei Comuni, distribuiti in base alla popolazione e senza necessità di richiesta (commi da 29 a 37). I commi da 29 a 37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, introducono un nuovo contributo per gli investimenti dei comuni.
Ai sensi di tali commi, il Ministero dell’Interno assegna a tutti i comuni, in cinque anni a partire dal 2020, 2,5 miliardi utilizzabili per un ampio ventaglio di finalità, tra le quali gli “interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole”. Entro il 31 gennaio di ogni anno sono assegnati 500.000 euro, attribuendo a ogni comune un importo variabile, sulla base della popolazione residente, tra i 50.000 e i 250.000 euro.
Il Comune beneficiario del contributo è tenuto a iniziare i lavori entro il 15 settembre dello stesso anno.
I contributi sono erogati per il 50 per cento previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dei lavori, o di parziale utilizzo del contributo, il contributo medesimo è revocato, in tutto o in parte.
Non sono previsti passaggi in Conferenza Stato Città o in Conferenza Unificata.
Modifiche ai contributi per investimenti dei Comuni, distribuiti in base alle richieste presentate, stabiliti dalla legge di bilancio 2019 (comma 38)
Il comma 38, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, modifica quanto già disposto, dai commi da 139 a 148 dell’art. 1, nella legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), in relazione ai contributi statali per gli investimenti dei comuni per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.
Ai sensi di tali commi, come modificati dal comma 38 della legge di bilancio 2020, il Ministero dell’Interno assegna ai comuni, in dodici anni a partire dal 2021, 7,3 miliardi utilizzabili per opere di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici e del territorio, tra le quali possono rientrare interventi di edilizia scolastica, nel limite complessivo di 350 milioni per l’anno 2021 (erano 250), di 450 milioni per l’anno 2022 (erano 250), di 550 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 (erano 250), di 700 milioni per l’anno 2026 (erano 400), di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031 (erano 450), di 800 milioni annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 (erano 500) e di 300 milioni per l’anno 2034 (erano pari a zero, nella legge di bilancio 2019).
I Comuni comunicano le richieste di contributo entro il termine del 15 settembre di ogni anno. Per ciascun anno ogni comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.
L’affidamento dei lavori deve avvenire entro i seguenti termini decorrenti dalla data del decreto di assegnazione: a) per le opere con costo fino a 100.000 euro, entro sei mesi; b) per opere tra 100.001 e 750.000 entro dieci mesi; c) per opere tra 750.001 e 2.500.000 entro quindici mesi; d) per opere tra 2.500.001 e 5.000.000 entro venti mesi.
I contributi sono erogati dal Ministero per il 20 per cento entro il 28 febbraio, per il 60 alla verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori e per il restante 20 per cento previa trasmissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione.
Non sono previsti passaggi in Conferenza Stato Città o in Conferenza Unificata.
Proroga dei termini per i contributi per investimenti dei Comuni, distribuiti in base alle richieste presentate, stabiliti dalla legge di bilancio 2018 (comma 39)