La Corte dei conti, sezione delle Autonomie, ha approvato con la deliberazione n. 8/2026 il questionario sul rendiconto 2025, che introduce una novità significativa
29 LUGLIO 2026
La Corte dei conti, sezione delle Autonomie, ha approvato con la deliberazione n. 8/2026 il questionario sul rendiconto 2025, che introduce una novità significativa: un focus specifico sulle avvocature interne degli enti locali, inserito nella Sezione III dedicata alla spesa di personale.
Il questionario richiede al revisore dei conti di verificare innanzitutto se nell'ente sia stato istituito un ufficio di avvocatura interna, indicando il numero di avvocati pubblici distinti tra dirigenti e funzionari. Vanno inoltre evidenziati gli importi confluiti nei fondi per le risorse decentrate e il quadro completo degli incarichi conferiti a legali esterni nel corso dell'esercizio, con la distinzione tra patrocinio legale, attività di consulenza e affidamento di servizi legali — per ciascuna categoria, numero degli incarichi e relativa spesa.
Il primo livello di verifica riguarda l'esistenza stessa dell'avvocatura interna: la sua formale istituzione, l'autonomia organizzativa e l'effettiva assegnazione dei professionisti alle funzioni di rappresentanza e difesa dell'ente.
Il secondo controllo si concentra sulla disciplina dei compensi professionali. L'organo di revisione deve acquisire il regolamento dell'avvocatura, verificarne i criteri di riparto e ricostruire le determinazioni di quantificazione e liquidazione adottate nell'anno. I compensi aggiuntivi, infatti, devono sempre trovare fondamento nella disciplina regolamentare e contrattuale vigente.
A questo proposito, l'art. 9 del D.L. n. 90/2014 distingue tra sentenze favorevoli con recupero delle spese legali a carico della controparte (il "riscosso") e pronunce favorevoli con compensazione integrale delle spese (il "compensato"). La Cassazione, con la sentenza n. 20227/2025, ha ulteriormente precisato i criteri: per le cause con spese compensate, il limite resta ancorato allo stanziamento 2013, mentre il limite soggettivo individuale va verificato confrontando i compensi annui con il trattamento economico complessivo dello stesso esercizio, al netto dei compensi professionali stessi.
Un ulteriore ambito di controllo riguarda la corretta imputazione contabile: per le obbligazioni subordinate a una condizione, le risorse non possono essere impegnate prima del verificarsi del relativo presupposto, e devono essere vincolate nel risultato di amministrazione, secondo quanto previsto dal principio contabile 4/2.
Infine, resta la verifica sugli incarichi esterni, con ricognizione puntuale della natura degli affidamenti — patrocinio, consulenza o servizi legali — e della relativa spesa sostenuta dall'ente.