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Fondo risorse decentrate: la parte stabile va sempre stanziata

Fondo risorse decentrate: la parte stabile va sempre stanziata
 
 
 
 

11 GIUGNO 2026

La Corte dei conti Sicilia, con la deliberazione n. 90/2026 stabilisce che la parte stabile del Fondo risorse decentrate deve essere stanziata ogni anno, anche quando l’Ente versa in difficoltà finanziarie. Il parere risponde a un Comune del Messinese che, in esercizi pregressi, aveva omesso o sottostimato lo stanziamento delle risorse per il trattamento accessorio del personale.

Il quadro normativo del trattamento accessorio


Il trattamento economico accessorio del personale degli Enti locali è finanziato attraverso il Fondo risorse decentrate, disciplinato dall’art. 79 del CCNL 16 novembre 2022 (triennio 2019-2021), poi integrato dal CCNL 23 febbraio 2026.

Il Fondo si articola in:
– una parte stabile, costituita annualmente con risorse vincolate dalla contrattazione nazionale;
– una parte variabile, lasciata alle scelte discrezionali dell’Ente.

La giurisprudenza contabile individua tre fasi obbligatorie e sequenziali: individuazione delle risorse a bilancio, costituzione formale del Fondo, ripartizione tramite contratto decentrato.

La parte stabile come componente indefettibile


La Corte chiarisce la differenza tra mancata costituzione del Fondo e assenza dello stanziamento in bilancio. Nel primo caso le risorse stabili confluiscono comunque nel risultato di Amministrazione come economia vincolata. Quando manca ab origine lo stanziamento, invece, quell’effetto non si produce e la composizione del risultato di Amministrazione risulta alterata. La determinazione della parte stabile è dovuta per tutti gli Enti, compresi quelli in dissesto o in riequilibrio finanziario, mentre solo la parte variabile è soggetta a limitazioni.