Appalti, niente compensazione nei versamenti sostitutivi della stazione appaltante
L’Agenzia delle Entrate chiarisce i limiti all’utilizzo dei crediti in compensazione nei pagamenti effettuati per conto dell’affidatario inadempiente
11 MAGGIO 2026
Con una FAQ del 29 aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’obbligato solidale e la stazione appaltante che effettuano versamenti contributivi o assicurativi in sostituzione dell’affidatario inadempiente non possono utilizzare crediti in compensazione tramite modello F24.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, con una nuova FAQ pubblicata il 29 aprile 2026, interviene sul tema dei versamenti effettuati da soggetti terzi in caso di inadempienze contributive e assicurative nell’ambito degli appalti.
Il chiarimento riguarda:
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l’obbligato solidale previsto dall’art. 29, comma 2, del d.lgs. 276/2003;
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la stazione appaltante che attiva l’intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 11, comma 6, del d.lgs. 36/2023.
In entrambi i casi, il soggetto che provvede al pagamento per conto dell’affidatario inadempiente non può utilizzare propri crediti fiscali in compensazione mediante modello F24.
Le modalità operative del versamento
L’Agenzia ricorda che tali versamenti devono essere effettuati tramite modello F24 indicando:
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come primo codice fiscale quello del soggetto inadempiente;
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come secondo codice fiscale quello del soggetto che esegue il pagamento.
Occorre inoltre utilizzare gli specifici codici identificativi:
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“50 – obbligato solidale”;
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“51 – stazione appaltante”.
Tali codici erano già stati istituiti con la risoluzione n. 34/E dell’11 aprile 2012 e servono a identificare correttamente il rapporto tra debitore originario e soggetto che interviene nel pagamento.
Il divieto di compensazione del debito altrui
Secondo l’Agenzia, nei casi in esame il soggetto che effettua il versamento agisce esclusivamente per estinguere un debito riferibile a un altro soggetto.
Di conseguenza, non è consentito utilizzare crediti in compensazione, poiché ciò violerebbe il principio sancito dall’art. 1 del d.lgs. 124/2019, che vieta il pagamento di debiti tributari altrui mediante compensazione di crediti propri.
La compensazione presuppone infatti la coincidenza tra:
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titolare del debito;
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titolare del credito utilizzato.
Nel caso dell’intervento sostitutivo o della responsabilità solidale, tale coincidenza manca.
Implicazioni per stazioni appaltanti e operatori
Il chiarimento assume particolare rilievo operativo per:
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stazioni appaltanti pubbliche;
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imprese affidatarie;
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soggetti obbligati in solido negli appalti.
Gli enti e i soggetti coinvolti dovranno quindi prestare attenzione alle modalità di compilazione dell’F24 e alla gestione finanziaria dei versamenti sostitutivi, evitando l’utilizzo improprio di crediti compensabili.
Conclusioni
La FAQ dell’Agenzia delle Entrate rafforza il principio secondo cui il pagamento del debito altrui non può avvenire tramite compensazione fiscale. Nel sistema degli appalti pubblici e della responsabilità solidale, il soggetto che interviene in sostituzione dell’inadempiente resta un mero esecutore del pagamento, senza possibilità di utilizzare propri crediti tributari per estinguere il debito.