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Consulta: illegittimo finanziare l’Arpal con il fondo sanitario regionale

La Corte costituzionale ribadisce che le risorse sanitarie possono essere utilizzate solo per attività riconducibili ai LEA

8 MAGGIO 2026

Con la sentenza n. 56 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Liguria che consentiva di finanziare l’Arpal attraverso il fondo sanitario regionale senza una precisa correlazione con le attività riconducibili ai LEA. La decisione rafforza i principi di armonizzazione contabile e tutela della destinazione vincolata delle risorse sanitarie.

La decisione della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 26, comma 1, della legge regionale ligure n. 20 del 2006, nella parte in cui prevedeva che il finanziamento ordinario annuale dell’ARPAL potesse avvenire mediante risorse del fondo sanitario regionale di parte corrente.
Secondo la Consulta, le risorse destinate alla sanità possono essere utilizzate esclusivamente per attività direttamente collegate ai livelli essenziali di assistenza (LEA) e adeguatamente rendicontabili. Una destinazione indistinta delle somme viola, infatti, il principio della corretta perimetrazione delle entrate e delle spese sanitarie previsto dall’articolo 20 del d.lgs. 118/2011.
La pronuncia richiama l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Il nodo della perimetrazione delle risorse sanitarie

La questione nasce dal giudizio promosso dalla Corte dei conti, secondo cui la normativa regionale non garantiva una puntuale correlazione tra le risorse trasferite all’Arpal e le attività effettivamente riconducibili ai LEA.
La Regione Liguria aveva sostenuto che le attività dell’Agenzia ambientale producessero effetti indiretti sulla salute pubblica e che esistessero controlli interni in grado di assicurare il corretto utilizzo delle somme. Una tesi che però non è stata accolta dalla Corte.
La Consulta ha infatti ribadito che il sistema delineato dal d.lgs. 118/2011 non ha solo finalità contabili, ma serve anche a garantire che le risorse sanitarie siano destinate esclusivamente ai servizi essenziali previsti dall’ordinamento nazionale.

I precedenti richiamati dalla Consulta

La sentenza si inserisce in un orientamento già consolidato. La Corte richiama infatti:
  • la sentenza n. 4 del 2026, secondo cui la perimetrazione sanitaria costituisce una condizione indefettibile per la tutela dei LEA;
  • le sentenze n. 174 del 2025 e n. 1 del 2024, che avevano già escluso la possibilità di utilizzare indistintamente risorse sanitarie per enti e funzioni esterne al servizio sanitario regionale.
La presenza di attività connesse alla tutela della salute non basta dunque a giustificare il finanziamento mediante fondo sanitario, se manca una precisa identificazione delle prestazioni riconducibili ai LEA.

Effetti per Regioni ed enti strumentali

La pronuncia avrà effetti rilevanti sulla gestione finanziaria regionale, imponendo maggiore rigore nella distinzione tra:
  • spese sanitarie finanziabili con il fondo sanitario;
  • attività ambientali o tecnico-amministrative da sostenere con risorse ordinarie regionali.
Le Regioni dovranno quindi rafforzare i sistemi di tracciabilità e rendicontazione delle spese collegate agli enti strumentali operanti anche in ambito sanitario.