10 DICEMBRE 2019
In risposta ad un quesito posto da un Comune sulla corretta contabilizzazione di un accordo quadro, in data 22 novembre 2019 la Commissione ARCONET risponde nel modo seguente:
L’adesione ad un contratto quadro, previsto dall’art. 54 del codice dei contratti, non si configura come un’obbligazione giuridica perfezionata e pertanto non consente, nel rispetto della disciplina del d.lgs. n. 118 del 2011, all’ente di impegnare. L’ente procederà ad impegnare e imputare la spesa, di volta in volta, al momento della stipula dei singoli contratti attuativi dell’accordo necessari, tra l’altro, a definire tutti i contenuti che consentono di perfezionare l’obbligazione compresa l’esigibilità.
Resta ferma, al momento dell’avvio della procedura per addivenire all’appalto specifico, la necessità di prenotare la spesa, registrata nel rispetto del paragrafo 5.1 del principio applicato della contabilità finanziaria che prevede “Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall’avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell’esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa”.