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Comunità energetiche: le trattenute sugli incentivi fuori campo IVA

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 22/2026, chiarisce che le somme trattenute dalla Cer non hanno natura commerciale e non costituiscono corrispettivo di servizi
 
 
 
 

16 FEBBRAIO 2026

Le somme trattenute da una Comunità energetica rinnovabile (Cer) sugli incentivi destinati ai soci non sono soggette a Iva. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 22 del 9 febbraio 2026, escludendo la natura commerciale delle trattenute. Secondo l’Amministrazione finanziaria manca un rapporto sinallagmatico e non vi è alcun servizio aggiuntivo reso ai membri rispetto all’attività istituzionale della comunità.

Il quesito all’Agenzia: natura delle trattenute sugli incentivi

La risposta n. 22/2026 affronta un tema centrale per il funzionamento delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer): il trattamento fiscale delle somme che la comunità trattiene sugli incentivi riconosciuti dal GSE e successivamente ripartiti tra i membri.
Nel caso esaminato, la Cer – costituita in forma associativa e senza scopo di lucro – trattiene una quota degli incentivi maturati dall’energia condivisa per coprire costi di gestione, spese amministrative e oneri di funzionamento. Il dubbio riguarda la qualificazione di tali somme: si tratta di corrispettivi per servizi soggetti a Iva oppure di mere partite interne all’ente?

L’assenza di sinallagma esclude l’Iva

L’Agenzia delle Entrate esclude l’assoggettamento a Iva, valorizzando un elemento decisivo: l’assenza di un rapporto sinallagmatico tra la trattenuta operata e un servizio specifico reso ai singoli associati.
Perché vi sia rilevanza ai fini Iva occorre infatti un rapporto giuridico a prestazioni corrispettive, nel quale il pagamento costituisca il controvalore di un servizio individuabile. Nel caso delle Cer, invece, la trattenuta:
non remunera un servizio aggiuntivo rispetto all’attività istituzionale;
non attribuisce ai soci un beneficio ulteriore e distinto;
rappresenta una modalità interna di riparto delle risorse.
Le somme trattenute, dunque, non costituiscono il prezzo di una prestazione di servizi, ma si inseriscono nel meccanismo mutualistico proprio della comunità energetica.

Attività istituzionale e natura non commerciale

La risposta chiarisce che la trattenuta non integra un’attività commerciale. La Cer, infatti, persegue finalità ambientali, sociali ed economiche in favore della collettività e dei propri membri, secondo il modello delineato dalla normativa di recepimento della direttiva europea sulle energie rinnovabili (RED II).
In questo contesto, la gestione e la redistribuzione degli incentivi rappresentano espressione dell’attività istituzionale dell’ente. La quota trattenuta per coprire i costi di funzionamento non assume quindi natura di corrispettivo commerciale, ma costituisce una componente fisiologica dell’organizzazione interna.

Implicazioni operative per le Cer

Il chiarimento dell’Agenzia assume rilievo pratico significativo:
le somme trattenute non devono essere fatturate ai soci;
non concorrono alla formazione del volume d’affari Iva;
non richiedono l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
Resta naturalmente fermo che eventuali attività ulteriori, diverse da quelle istituzionali e rese verso corrispettivo, dovranno essere valutate autonomamente ai fini della rilevanza fiscale.
La risposta n. 22/2026 contribuisce così a delineare un quadro di maggiore certezza per un settore in forte espansione, riducendo il rischio di interpretazioni difformi e di aggravi amministrativi per le comunità energetiche.