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Unione in scioglimento. Revisione nei comuni membri

2 DICEMBRE 2019

Qui di seguito il parere del Ministero dell’Interno del 22 novembre 2019.

Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura, in relazione al deliberato scioglimento con effetto dal 30 novembre 2019 dell’Unione dei comuni XXX, ha chiesto l’orientamento di questa direzione Centrale in ordine ad alcune problematiche sottoposte all’attenzione da parte della medesima Unione. Sotto il profilo generale, per la procedura di liquidazione delle unioni di comuni, in mancanza di una esplicita disciplina normativa statale, occorre fare riferimento alla eventuale disciplina regionale, alle disposizioni recate dallo statuto dell’ente e alle indicazioni definite nel provvedimento di nomina del commissario liquidatore.

Inoltre, occorre avere riguardo alla natura delle funzioni e dell’attività svolte dal commissario incaricato della gestione liquidatoria. In proposito si osserva che l’unione di comuni, a norma dell’articolo 32 del decreto legislativo n.267 del 2000, è un ente locale costituito volontariamente da due o più comuni per l’esercizio associato di funzioni e servizi dei comuni medesimi; il relativo scioglimento con il conseguente ritorno in capo ai comuni membri della titolarità delle funzioni e servizi affidati o trasferiti, comporta la cessazione dell’esercizio delle funzioni amministrative per le quali l’ente era stato costituito, pertanto, il connesso procedimento liquidatorio non può che essere finalizzato alla esclusiva e definitiva estinzione del soggetto giuridico.

L’attività svolta dopo lo scioglimento dell’ente e fino alla definitiva estinzione dello stesso non riveste, quindi, carattere di amministrazione attiva e non richiede, pertanto, ad avviso della scrivente, l’adozione di tutti i documenti di programmazione, previsione e rendicontazione previsti dall’ordinamento contabile degli enti locali, in relazione ai quali è, tra l’altro, prevista la funzione di vigilanza e di controllo dell’organo di revisione.

Essa è, quindi, limitata ai soli aspetti liquidatori delle attività e passività della pregressa gestione ordinaria.

Il commissario liquidatore potrà decidere se continuare o meno ad avvalersi di un revisore per le sole procedure liquidatorie (scegliendolo direttamente e non tramite estrazione).

Per quanto riguarda la revisione nei comuni membri si evidenzia che la scelta operata dall’unione di applicare il comma 110 della legge 56/2014 ha ragione di esistere fino a che esiste l’unione.

Considerato però che l’organo di revisione è in composizione collegiale in funzione della popolazione totale dei comuni membri, si potrebbe ritenere che fino alla conclusione delle operazioni ordinarie dell’unione il collegio possa continuare la revisione anche nei comuni membri.

Pertanto, resta inteso che nel momento in cui l’organo di revisione completerà le proprie funzioni presso l’unione dovrà cessare anche presso i comuni per i quali la Prefettura dovrà poi provvedere alle singole estrazioni.