Asseverazione debiti/crediti tra enti e partecipate: la Corte dei conti richiama gli enti locali alla piena riconciliazione
La Corte dei conti, (Sez. controllo Emilia-Romagna), con la deliberazione del 10 novembre 2025, n. 150 ha previsto un nuovo richiamo alla corretta rappresentazione delle partite finanziarie nella finanza pubblica allargata
18 NOVEMBRE 2025
La corretta rilevazione e riconciliazione dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate è un tassello imprescindibile per la tenuta degli equilibri di bilancio. La Corte dei conti, (Sez. controllo Emilia-Romagna), con la deliberazione del 10 novembre 2025, n. 150 punta l’attenzione sugli obblighi di asseverazione dei crediti e debiti reciproci, richiedendo agli enti una gestione più rigorosa, tempestiva e verificabile delle partite interne alla finanza pubblica allargata.
Asseverazione e certezza contabile: un obbligo giuridico e non solo procedurale
La Sezione regionale di controllo richiama l’articolo
11, comma 6, lettera j) del
d.lgs n. 118/2011, che impone l’obbligo di asseverazione da parte degli organi di revisione dei reciproci rapporti di debito e credito tra ente e partecipate.
Secondo i magistrati contabili, tale adempimento non è una semplice verifica formale, ma costituisce una vera e propria
attestazione di certezza giuridicamente rilevante, indispensabile per:
-garantire la
coerenza e la
simmetria delle registrazioni contabili tra amministrazioni coinvolte;
-assicurare
trasparenza nei rapporti finanziari;
-consentire all’ente di assumere tempestivamente i provvedimenti necessari alla riconciliazione entro la fine dell’esercizio.
La Corte distingue nettamente tra
pareri, che possono essere motivatamente disattesi, e
attestazioni, che generano un vincolo di veridicità cui l’amministrazione non può sottrarsi. Le verifiche del revisore rientrano nella categoria degli
acclaramenti, ossia acquisizioni di scienza sull’effettiva esistenza e misurazione delle poste.
Governance fragile e rischi per la stabilità: gli effetti della mancata riconciliazione
La delibera sottolinea come il mancato allineamento delle contabili tra ente e partecipate – soprattutto nelle società
in house – rappresenti un sintomo di carenze nella governance e nella capacità di controllo dell’ente.
L’assenza di dialogo e di allineamento contabile:
-mina l’affidabilità dei dati di bilancio;
-può compromettere gli equilibri finanziari;
-richiede interventi energici di
razionalizzazione delle partecipazioni;
espone amministratori e funzionari a possibili profili di responsabilità.
La Corte censura inoltre la mancata nomina dell’organo di controllo nelle società a responsabilità limitata partecipate dagli enti locali. L’articolo
3, comma 2, del TUSP impone infatti,
a prescindere dai limiti dell’articolo 2477 c.c., l’obbligo di istituire un collegio sindacale o un revisore, mediante adeguamento dello statuto sociale.
Conclusione
La delibera rappresenta un nuovo e deciso richiamo agli enti locali: nella finanza pubblica allargata la rappresentazione simmetrica dei rapporti debitorio-creditori non è una formalità, ma un presidio essenziale per garantire veridicità del bilancio, trasparenza gestionale e solidità delle relazioni economiche tra amministrazioni. L’asseverazione diventa così un atto sostanziale di responsabilità contabile, non un mero adempimento procedurale.