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Le conseguenze del mancato rispetto del termine per l’approvazione del rendiconto

18 MARZO 2025

La mancata approvazione consiliare del rendiconto entro il 30 aprile dell’esercizio successivo a quello di riferimento comporta lo scioglimento del Consiglio (art. 227, comma 2-bis, e art. 141, comma 2, del TUEL).

 
Le procedure di scioglimento sono disciplinate dall’art. 1 del d.l. 22 febbraio 2002, n. 13, convertito dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, modificato dall’art. 1, comma 1132, lettera c), della legge n. 145/2018. Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 897, della legge n. 145/2018, non è possibile applicare le quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti dell’avanzo di amministrazione fino all’approvazione del rendiconto.