Il Comune deve essere in grado di conoscere autonomamente e costantemente la consistenza della cassa vincolata
27 NOVEMBRE 2024
Il vigente art. 180, comma 3, del TUEL (d.lgs. n. 267/2000) prescrive, alla lett. d), che l’ordinativo di incasso riporti “gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da trasferimenti o da prestiti”; allo stesso modo, il successivo art.185, comma 2, impone, alla lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino “il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione relativi a trasferimenti o ai prestiti”.
Ne consegue, come ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Marche, nella delib. n. 140/2024, depositata il 7 novembre 2024, che l’Ente deve essere in grado di conoscere la consistenza della propria cassa vincolata in via autonoma e in modo costante, anche per essere nelle condizioni di effettuare la riconciliazione con il conto del Tesoriere (sez. reg. di contr. Piemonte, delib. n. 114/2021/SRCPIE/PRSE).
In proposito, i giudici contabili hanno ricordato, altresì, che analoghi obblighi di separata contabilizzazione delle entrate vincolate sono previsti a carico dell’istituto tesoriere (cfr., art. 209, comma 3-bis, del TUEL). Inoltre, è bene ricordare come siano fondamentali in questo quadro le verifiche del fondo cassa da svolgersi da parte dell’organo di revisione (cfr. sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 5/2024/VSG), il quale è chiamato dall’ordinamento ad una verifica a cadenza trimestrale (art. 223 e 224 TUEL).
Il Collegio ha anche rammentato l’importanza, ai fini dell’attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione.