La distinzione tra le diverse tipologie di entrate vincolate
29 OTTOBRE 2024
Come ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Sardegna, nella delib. n. 162/2024/PRSE, depositata il 9 ottobre 2024, in fase di verifica o rideterminazione della cassa vincolata a una determinata data è necessario distinguere:
– le entrate vincolate a destinazione specifica, individuate dall’art. 180, comma 3, lettera d) del TUEL, riferite a vincoli derivanti dalla legge, da trasferimento o da indebitamento;
– le entrate vincolate in base all’art. 187, c. 3-ter, lettera d) derivanti da risorse straordinarie accertate, non aventi natura ricorrente, cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione;
– le entrate con vincolo di destinazione generica.
Invero, solo con riguardo ai vincoli di cassa delle risorse individuate dall’art. 180, comma 3, lett. d) del TUEL si applicano le disposizioni di cui agli articoli 195 e 222 del TUEL (utilizzo, tramite delibera di Giunta, per un importo non superiore al limite concedibile dell’anticipazione di tesoreria, con reintegro entro la fine dell’esercizio), per cui l’ente locale deve contabilizzare costantemente e con attenzione queste risorse per controllare il loro eventuale utilizzo, nonché per l’esatta determinazione dell’avanzo vincolato. Ne discende che le entrate vincolate di cui all’art. 180, c. 3, lett. d) del TUEL possono essere utilizzate in termini di cassa per il finanziamento di spese correnti secondo le modalità di contabilizzazione dell’utilizzo e del relativo reintegro indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria.