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PCC – comunicazione dello stock del debito L.145/2018

22 OTTOBRE 2019

Con comunicato del 9 ottobre la Piattaforma Crediti Commerciali rende noto che:

L’art. 1, comma 861, della Legge n. 145/2018 prevede che, ai fini dell’applicazione delle misure di garanzia di cui all’art. 1, commi 862-865 della medesima legge, a decorrere dal 2020, i tempi di pagamento e di ritardo dei debiti commerciali saranno elaborati esclusivamente sulla base delle risultanze del sistema della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC). Inoltre, precisa che il calcolo dei suddetti indicatori terra’ conto anche del tempo e del ritardo maturato per le fatture che sulla PCC risultano totalmente scadute e ancora non pagate (anche parzialmente) alla fine dell’esercizio, comprese quelle per le quali l’Amministrazione non ha provveduto a comunicare al sistema PCC la non liquidabilita’ o sospensione per contenzioso, per contestazione o per adempimenti normativi. Per tali fatture il tempo di pagamento e di ritardo maturato sara’ calcolato impostando come data di pagamento il 31/12 dell’anno in esame. In tal senso, e’ opportuno rammentare che le fatture totalmente scadute e che, sulla base delle risultanze del sistema PCC, risulteranno non pagate (anche parzialmente) al 31 dicembre dell’esercizio, concorreranno alla determinazione dell’ammontare dello stock di debito residuo scaduto e non pagato alla fine dell’esercizio.

In attuazione dell’art. 1, comma 867 della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), codesto Ente e’, inoltre, tenuto a comunicare, per il tramite di apposite funzionalita’ della PCC, l’ammontare dello stock di debito residuo al 31 dicembre 2018 risultante dalle proprie scritture contabili.

Nell’invitare l’Ente a provvedere quanto prima alla suddetta comunicazione, si rappresenta che l’importo dello stock di debito elaborato dalla PCC (al netto della quota IVA da split payment), puo’ essere dettagliato per singola fattura nel file scaricabile in formato excel dalla funzione di “Comunicazione debiti L.145/2018″, al fine di analizzare le differenze rispetto a quello comunicato da codesto Ente.

Al fine di garantire la corretta applicazione delle misure previste a garanzia dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, si prega codesto ente, qualora non abbia gia’ provveduto, a effettuare le necessarie analisi e ad adottare, entro il 31 dicembre 2019, gli interventi descritti nell’allegato 1, diretti ad allineare l’importo dello stock di debito calcolato dalla PCC con quello risultante dalle proprie scritture contabili.

In particolare, si sottolinea che con l’intento di agevolare gli adempimenti a carico delle Amministrazioni pubbliche, limitatamente alle fatture e ai documenti equivalenti ricevuti fino all’esercizio 2017, e pagati entro e non oltre la data del 31 dicembre 2017, e’ stata resa disponibile una nuova funzione massiva di comunicazione dei dati.

Si segnala che tutte le istruzioni relative all’invio massivo dei dati e, piu’ in generale, al funzionamento del Sistema PCC e in particolare alla registrazione dei pagamenti delle fatture e delle note di credito, sono disponibili nelle guide pubblicate nella sezione dedicata della Homepage della Piattaforma.

Infine, si ricorda che l’articolo 5 della legge n. 37 del 2019 ha disciplinato i termini di pagamento dei debiti da appalti, prevedendo che i pagamenti sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall’esito positivo del collaudo e dalla verifica di conformita’, e che gli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo diverse disposizioni contrattuali comunque non superiori a 60 gg, giustificate dalla natura del contratto o da sue caratteristiche.

A decorrere dal 26 maggio 2019, data di entrata in vigore della citata legge n. 37 del 2019, gli enti sono invitati a verificare, ed eventualmente ad adeguare, le scadenze delle fatture riguardanti gli appalti in attuazione della normativa sopra citata.