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Il ricorso all’indebitamento dell’Ente locale

16 SETTEMBRE 2024

Come ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lombardia nella delib. n. 183/2024/PRSE, depositata il 5 agosto 2024, il ricorso all’indebitamento da parte degli Enti locali, consentito dall’ordinamento solo per spese di investimento (da intendersi quale incremento di valore del patrimonio immobiliare o mobiliare dell’ente; SRCPU/83/2019/PAR), giusta quanto previsto dall’art. 119 Cost., nonché dall’art. 10 l. 243/2012, trova la sua disciplina in un articolato sistema normativo (anche di carattere contingente), le cui disposizioni generali sono contenute negli art. 202 (Ricorso all’indebitamento), 203 (Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all’indebitamento) e 204 (Regole particolari per l’assunzione di mutui) del TUEL.


In particolare, l’art. 204 prevede che, oltre al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 203, l’ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l’importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell’articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento, a decorrere dall’anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui.