13 SETTEMBRE 2024
A norma delle previsioni contenute nell’art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, “ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica”, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione (c.d. “questionario”) sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo, predisposta in conformità ai criteri e alle linee-guida periodicamente definiti dalla Corte dei conti.
Come ribadito dalla Corte dei conti, sez. di contr. per la Regione Siciliana, nella delib. n. 226/2020/PRSE, depositata il 1° agosto 2024, “l’omessa compilazione della summenzionata relazione costituisce violazione di un preciso obbligo compromettendo l’esercizio delle attività intestate alla magistratura contabile. L’inadempimento dell’organo di revisione potrebbe peraltro giustificarne la revoca da parte del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 235, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; va infatti considerato che la Giunta e il Consiglio comunale devono vigilare sull’operato del revisore” (ex multis, sez. di contr. per la Regione Siciliana, delib. n. 46/2019/PRSP; sez. reg. di controllo Lazio, delib. n. 24/2022/PRSE; cfr., altresì, sez. reg. di controllo Calabria, delib. n. 106/2023/PRSE, che richiama la delib. n. 10/2022/INPR della Sezione delle Autonomie nella parte in cui sottolinea che “Non sono ammesse differenti modalità di trasmissione” rispetto a quelle previste dalle Linee guida periodicamente approvate dalla Sezione delle Autonomie).