21 GIUGNO 2024
Se è vero che le norme del Testo unico degli enti locali (art.159) prevedono che non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri e che, gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa, è altrettanto vero che, il soggetto diverso dal tesoriere, in qualità di terzo pignorato, è soggetto al vincolo nascente dal pignoramento quale custode delle somme pignorate, spettando al solo giudice dell’esecuzione rilevare la nullità del pignoramento. Con queste motivazioni la Cassazione (ordinanza n. 16576/2024) ha sollevato Poste Italiane spa dalla responsabilità contrattuale contro l’ente locale.