La determinazione della cassa vincolata: il warning della Corte dei conti
18 GIUGNO 2024
Come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Abruzzo, nella delib. n. 199/2024, depositata lo scorso 4 giugno, la cassa vincolata si determina come differenza fra i residui attivi riguardanti entrate vincolate al 31 dicembre di ogni anno e la somma del fondo pluriennale vincolato con i residui passivi relativi a capitoli vincolati.
Le entrate vincolate sono, peraltro, solo quelle rientranti – come pure sottolineato dalla Sezione delle Autonomie con delib. n. 31/2015 – nella tipologia di cui all’art. 180, comma 3, lett. d), del TUEL (es.: somme vincolate derivanti da trasferimenti da Stato, Regione, Ue, amministrazioni pubbliche, le entrate e spese vincolate ex lege, come le sanzioni per violazioni al codice della strada per la quota del 50% e le somme da alienazioni per la quota del 10%).
I giudici hanno ribadito che la quantificazione della cassa vincolata è un adempimento estremamente importante per garantire, in ogni momento, il pagamento delle spese vincolate per le quali è stato già registrato il correlato incasso, raccomandando un costante monitoraggio della cassa vincolata sia in termini di quantificazione che di reintegro della quota eventualmente utilizzata per spese correnti.