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CUP: componente pubblicitaria di esclusiva competenza comunale

27 MAGGIO 2024

Con la sentenza del 4 aprile 2024 il Giudice di Pace di Belluno ha affermato che la componente pubblicitaria del CUP va corrisposta solo al Comune anche se l’impianto è installato su strada statale, a prescindere dal fatto che l’autorizzazione sia stata rilasciata dall’Anas.
 
Nel caso in esame un’azienda operante nel settore pubblicitario propone ricorso al Giudice di Pace per ottenere l’annullamento di un avviso di accertamento inerente il pagamento del canone unico 2022 con riferimento ad un impianto pubblicitario presente lungo una strada statale.
 
L’azienda evidenziando che, in presenza di impianto pubblicitario su strada statale, l’unico soggetto titolare del canone è l’Anas, non avendo il Comune alcun collegamento funzionale con la pubblicità.
 
Il Giudice di Pace respinge il ricorso evidenziando che il nuovo canone patrimoniale ha sostituito dal 2021 tutti i vecchi prelievi (Tosap. Cosap, Icp, Cimp) compresi i canoni ricognitori o concessorio (ad eccezione di quelli relativi a prestazioni di servizi).
Il Gdp di Belluno precisa che devono ricomprendersi nelle aree comunali i tratti di strada situati all’interno dei centri abitati di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell’art. 2, comma 7, del codice della strada.
Inoltre, l’applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l’applicazione del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico.