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Decadono gli incentivi tributari se il conto consuntivo non è approvato entro i termini previsti dalla legge

30 MAGGIO 2024

La previsione normativa (art. 1 comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018) ha previsto la possibilità, da parte degli enti locali, di destinare “…il maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato (…) al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente (…) in deroga al limite di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75…”. La Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n. 113/2024) ha risposto a tre dubbi di un Sindaco sulla corretta applicazione di tali incentivi.

 
I tre quesiti
Rispetto ai cinque quesiti posti da un Sindaco di un ente locale, solo questi tre sono stati scrutinati dai magistrati contabile:
Con il primo quesito il Comune chiede testualmente: “… a) se il montante su cui calcolare gli incentivi di cui trattasi debba essere determinato in misura pari al minor valore tra i seguenti risultati:
1) differenza tra le somme accertate nell’anno di riferimento e somme accertate l’anno precedente;
2) differenze tra le somme incassate nell’anno di riferimento (limitatamente alle quote derivante dagli accertamenti dello stesso anno) e le somme incassate l’anno precedente (con riferimento sempre agli accertamenti del medesimo esercizio) …”;
Con il secondo quesito il Comune chiede testualmente: “se, con riferimento alla tempestività dell’approvazione del rendiconto, debba aversi riguardo al rendiconto dell’esercizio antecedente a quello in cui sono stanziate le risorse (quindi al medesimo rendiconto in cui è accertato il “maggiore gettito accertato e riscosso”);
 
Con il terzo quesito il Comune chiede testualmente: “se un ritardo di pochi giorni nell’approvazione del rendiconto inibisca l’erogazione degli incentivi di cui trattasi a prescindere da qualsiasi responsabilità nel ritardo da parte dei dipendenti coinvolti nelle iniziative di potenziamento del settore entrate”. A supporto di tale tesi, l’ente locale evidenzia come, la tardiva approvazione del rendiconto, costituirebbe temporaneo impedimento all’erogazione delle risorse (fino all’effettiva approvazione seppur tardiva). Quindi, le risorse derivanti da una parte del “maggiore gettito accertato e riscosso” nell’esercizio 2023, risultante dal relativo rendiconto, dovrebbero essere previste ed impegnate nel bilancio di previsione del triennio 2024/2026, inserite nel PIAO 2024/2026 e liquidate a favore del personale solo previo accertamento dei risultati previsti e solo successivamente all’approvazione del rendiconto dell’anno 2024.