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I trasferimenti straordinari alle società partecipate non sono spesa di investimento

27 MAGGIO 2024

I trasferimenti straordinari alle società partecipate disposti ai sensi dell’art. 14, comma 5, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175/2016) non rientrano nella nozione di spesa di investimento: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per il Piemonte, nella delib. n. 89/2024, pubblicata lo scorso 16 maggio.

Secondo i giudici, infatti, le spese per investimento devono considerarsi solo quelle previste dall’art. 3, comma 18, della legge n. 350/2023:
 
a) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
c) l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
e) l’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
g) i Contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
h) i Contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all’erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l’intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell’art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

Gli Enti Locali non possano definire quali spese di investimento attività non riconducibili all’elenco appena ricordato: ed infatti, l’art. 3, comma 19, precisa che gli Enti Locali non possono ricorrere all’indebitamento per finanziare i conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzati al ripiano di perdite; questo divieto di indebitamento, implicitamente nega che il ripiano delle perdite delle società possa definirsi quale spesa di investimento.