11 MARZO 2024
Innanzitutto, la tenuta degli inventari è obbligatoria e pure il loro aggiornamento annuale in sede di rendicontazione, ai sensi dell’art. 230, comma 7, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Fermo restando (come indicato nel paragrafo precedente) che l’attuale ordinamento finanziario – contabile che fa capo al Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e al D. Lgs. 23/6/11, n. 118 non disciplina direttamente le tipologie ed i contenuti degli inventari, occorre fare riferimento al codice civile (artt. 822 e segg.) e a altre norme risalenti a molti anni fa, molte delle quali applicabili solo per analogia agli enti locali.
Le prime cose da precisare, per poter inserire una disciplina adeguata nel regolamento di contabilità (come indicato dall’art. 230, comma 8, del Tuel), sono le tipologie degli inventari e le regole di classificazione.
La classificazione degli inventari segue innanzitutto le distinzioni dei beni di proprietà degli enti locali individuate dagli artt. 822 e segg. del CC e la classificazione delle attività patrimoniali indicate nel D. Lgs. 23/6/11, n. 118.
CONSULTA LA TABELLA RIASSUNTIVA DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI INVENTARIO.