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Contenzioso pendente, stima del rischio di soccombenza e calcolo del relativo fondo da accantonare

12 MARZO 2024

Il Comune deve procedere ad una costante e puntuale ricognizione del contenzioso pendente e ad una corretta stima del rischio di soccombenza, spettando, poi, all’organo di revisione attestare la congruità del relativo accantonamento: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 12/2024/PRSE, depositata lo scorso 22 febbraio.

Particolare attenzione dovrà essere prestata alla corretta determinazione dell’importo accantonato a titolo di fondo contenzioso con una motivata, puntuale analisi di ogni singola controversia e la classificazione delle passività potenziali secondo i seguenti principi (cfr. sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, delib. n. 37/2023/VSG; sez. reg. di contr. Campania, deliberazioni nn. 240/2017/PRSP, 7/2018/PRSP e 125/2019/PRSP; sez. reg. di contr. Lazio, delib. n. 18/2020/PRSE; sez. reg. di contr. Lombardia, deliberazioni nn. 69/2020/PRSE e 43/2022/PRSP):

  • il debito certo (indice di rischio 100%) è l’evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;
  • passività probabile, con indice di rischio del 51%, che impone un accantonamento almeno pari a tale percentuale. Vi rientrano le ipotesi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi e i giudizi non ancora decisi ma per i quali l’avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr. documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l’evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
  • passività possibile che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range di accantonamento oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
  • passività da evento remoto, il cui indice di rischio è inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

Tale operazione risulta imprescindibile essendo volta a garantire la corretta e veritiera rappresentazione del risultato di amministrazione.