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Illegittima l’approvazione del rendiconto in violazione dei termini previsti per il deposito della documentazione

8 MARZO 2024

I consiglieri comunali sono legittimati ad agire contro l’ente al quale appartengono ogni volta che i vizi denunciati riguardino profili attinenti l’esercizio della carica di consigliere comunale e che siano direttamente impeditivi o lesivi delle loro funzioni rappresentative nel Consiglio: è quanto ribadito dal TAR Campania (Sez. I) nella sentenza 24 gennaio 2024, n. 631.

La legittimazione ad agire può essere riconosciuta al consigliere qualora i vizi dedotti attengano ad una delle seguenti ipotesi, senza che l’elenco abbia carattere esaustivo:

  • erronee modalità di convocazione dell’organo consiliare;
  • violazione dell’ordine del giorno;
  • inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare;
  • più in generale, preclusione in tutto o in parte dell’esercizio delle funzioni relative all’incarico rivestito.