10 GENNAIO 2024
Come noto, l’istituto del fondo pluriennale vincolato (FPV) “serve a garantire gli equilibri del bilancio nei periodi intercorrenti tra l’acquisizione delle risorse ed il loro impiego” (Corte Cost., sent. n. 6/2017) e la criticità, ove rilevata, riverbera naturalmente i suoi effetti ai fini della costruzione degli equilibri di bilancio: di talché, ove vi sia una “omessa ed errata applicazione degli istituti del nuovo ordinamento contabile armonizzato”, essa determina in concreto “una rendicontazione degli esercizi (…) totalmente inattendibile e preclusiva di un reale controllo sulla gestione finanziaria dell’ente” (Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n. 16/2019/PRSP) e di conseguenza “una grave irregolarità” contabile.
Come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per l’Emilia-Romagna, nella delib. n. 184/2023/PRSP, depositata lo scorso 14 dicembre, la reimputazione sistematica al solo successivo esercizio potrebbe pregiudicare pertanto il profilo funzionale del FPV, “programmatorio e di controllo, volto a rappresentare e gestire, in modo responsabile e controllato, il divario temporale esistente tra il momento del reperimento delle entrate, di norma vincolate, e quello del loro utilizzo per il raggiungimento delle finalità istituzionali, legate all’esercizio delle funzioni fondamentali dell’Ente” (Corte dei conti, Sez. Aut, n. 4/2015), il cui scopo invece è di offrire copertura alle obbligazioni e agli impegni legittimamente assunti dall’ente territoriale, in guisa che il vincolo pluriennale sia coerentemente rivolto alla conservazione delle risorse necessarie per onorare le relative scadenze finanziarie afferenti le spese che ricadono su più esercizi.