8 NOVEMBRE 2023
È fondamentale che l’ente proceda ad un’ordinata e corretta gestione delle entrate derivanti dal contrasto all’evasione tributaria, astenendosi dall’operare imputazioni non corrette e provvedendo ad imputare i versamenti ricevuti ai pertinenti ruoli, nonché ad eliminare i residui per la parte incassata su esercizi precedenti, nel momento in cui questi verranno emessi correttamente: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Liguria, nella delib. n. 113/2023/PRSP, depositata lo scorso 19 ottobre.
I giudici hanno rimarcato che il principio della contabilità finanziaria, al punto 4.1, all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 espressamente prescrive che “Le modalità di attuazione della “riscossione” rispettano i seguenti principi:
– certezza della somma riscossa e del soggetto versante;
– certezza della data del versamento e della causale;
– registrazione cronologica dei versamenti ed immodificabilità delle registrazioni stesse;
– costante verificabilità delle somme incassate e corrispondenza delle giacenze con le scritture contabili;
– obbligo del versamento degli incassi in tesoreria entro termini definiti dal regolamento di contabilità, non superiori ai 15 giorni lavorativi, salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 790 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per i conti bancari dedicati alla riscossione delle entrate;
– divieto di diverso utilizzo delle somme giacenti;
– tracciabilità delle operazioni nel caso di utilizzo di strumenti informatici anche in riferimento all’identificazione degli operatori”.
Inoltre, i giudici hanno ribadito l’importanza di una sollecita attività di sistemazione e razionalizzazione dei crediti dell’ente, al fine di evitare che questi incorrano nella prescrizione e procedere alla corretta valorizzazione del fondo crediti di dubbia esigibilità.