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Corte dei conti relativa ai debiti fuori bilancio e contenziosi

26 OTTOBRE 2023

Come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per l’Emilia-Romagna, nella deliberazione n. 149/2023/VSG, depositata lo scorso 3 ottobre, debito fuori bilancio è “ogni debito che non risulti preventivamente previsto nel bilancio dell’ente e, quindi, impegnato, su quel bilancio, nelle forme di legge, in coincidenza con l’assunzione di un’obbligazione giuridicamente perfezionata” (sez. reg. di contr. Puglia, delib. n. 149/PAR/2015).

 
L’istituto, che ha carattere eccezionale, è disciplinato dall’art. 194 del TUEL (d.lgs. n. 267/2000), che prevede, tra l’altro, che tale adempimento vada posto in essere in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e dell’accertamento degli equilibri generali di bilancio (art. 193, comma 2, del TUEL), nonché nelle altre cadenze periodiche previste dal regolamento di contabilità (Sezione Veneto, del. n. 103/2019/PRSE). La Corte ha evidenziato la necessità, anche per gli Enti che si sono dotati di un fondo contenzioso, che però è risultato non adeguato, per la sua esiguità, o perché determinato in maniera forfettaria o non ne è stata attestata la congruità da parte dell’Organo di revisione, di osservare puntualmente i principi dettati dalla normativa dell’armonizzazione contabile in merito, dal momento che la eventuale distonia da essi determina una possibile elusione dell’equilibrio di bilancio (Corte Cost., sent. n. 279/2016).
 
I giudici hanno sottolineato che in caso di possibili contenziosi, anche potenziali, la circostanza deve essere specificamente fatta oggetto di ricognizione da parte dell’Ente e monitorata dall’organo di revisione, sul quale incombe l’onere di attestarne la congruità.
 
Ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, allegato 4/2, punto 9.2.10, la quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita, tra l’altro, dagli “accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi)”; inoltre, al punto 5.2. lett. h) il Principio contabile prevede che nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva.
 
La Corte ha rimarcato l’importanza del processo di costante ricognizione e aggiornamento del contenzioso in essere o potenziale e delle verifiche sulla congruità dei relativi accantonamenti a bilancio. In proposito, la Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 14/2017/INPR, contenente “Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l’attuazione dell’art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266“, volte a fornire agli enti utili indicazioni di principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza per la corretta programmazione e gestione del bilancio di previsione 2017-2019, ha avuto modo di sottolineare che particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell’anno in cui si verificherà l’eventuale soccombenza”. La quota accantonata a consuntivo nel risultato d’amministrazione per “fondo rischi e spese”, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, All. 4/2, § 9.2, è determinata, tra l’altro, da «accantonamenti per le passività potenziali».
 
La lettura di detti principi conforma quindi sia gli obblighi dell’Ente, il quale è tenuto a un’attenta ricognizione delle cause pendenti, da formalizzare in un apposito atto deliberativo, sia gli obblighi dell’Organo di revisione che attesterà la congruità dei relativi accantonamenti, in particolare nel risultato d’amministrazione a rendiconto, secondo quanto indicato dalla delibera di Sezione Autonomie n. 14/2017/INPR. Ciò in quanto, la finalità è quella di non fare trovare l’ente sguarnito nel momento in cui l’evento negativo che si è ritenuto probabile dovesse realizzarsi e comportare il pagamento di spese, sia legali che risarcitorie; la finalità è altresì quella di preservare gli equilibri di bilancio, e richiederà quindi uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte dell’ente volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili.
 
La Corte ha ribadito che la situazione di possibili contenziosi, anche potenziali, deve essere specificamente fatta oggetto di ricognizione da parte dell’Ente e monitorata dall’Organo di revisione, al quale incombe l’onere di attestarne la congruità.