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Progettazione nelle spese di investimento solo in presenza di un opera pubblica finanziabile

2 OTTOBRE 2019

Spesso la possibilità da parte di un ente locale di poter ricorrere al finanziamento di un opera pubblica è condizionata a forme di progettazione avanzata (definitiva o esecutiva), la cui attivazione non consente di avere la certezza del finanziamento dell’opera pubblica. Alla domanda, quindi, sulla possibilità di collegare la realizzazione delle fasi avanzate di progettazione condizionandole al positivo esito del finanziamento dell’opera pubblica, ha visto la ferma negazione da parte della Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n.352/2019).
La domanda del Sindaco

In considerazione delle disponibilità finanziarie in parte corrente per la realizzazione del livello minimo di progettazione (preliminare) ma non anche il finanziamento delle ulteriori fasi della progettazione (definitiva e/o esecutiva), il Sindaco ha chiesto ai giudici contabili se, al fine di poter partecipare nell’ambito di finanziamenti a fondo perduto, che richiedono un progetto definitivo ed esecutivo per acquisire i punteggi necessari ad ottenere con considerevole probabilità di accedere al citato finanziamento, sia possibile conferire un incarico per le sole spese relative alla progettazione imputandole al titolo II della spesa, nella speranza di reperire in un momento successivo le necessarie risorse per il finanziamento dell’intera opera pubblica.

Le risposta negativa del Collegio contabile

In via preliminare evidenzia il Collegio contabile lombardo come, al fine di poter contabilizzare le spese dei successivi livelli di progettazione tra le spese di investimento, è fondamentale che il livello successivo di progettazione sia attuato nell’ambito di una effettiva e concreta programmazione dell’opera, ove, di conseguenza, anche le risorse e i mezzi finanziari complessivi da utilizzare devono essere conosciuti o conoscibili ex ante, con un grado di attendibilità tale da evitare che si faccia ricorso ad un affidamento – e quindi vengano utilizzate risorse pubbliche – non indirizzato al perseguimento di un concreto interesse pubblico.