3 OTTOBRE 2023
n precedente parere dei giudici contabili sembrava aver lasciato la possibilità di erogazione degli incentivi tributari, anche in presenza dell’approvazione del conto consuntivo in ritardo, in ragione del fatto che il rendiconto non altera i risultati raggiunti nel precedente esercizio finanziario, né produce alcun effetto sull’avvenuta attività di riscossione da parte del personale che, avendo raggiunto l’obiettivo assegnato, sarebbe pregiudicato dalla mancata corresponsione dell’incentivo pianificato nel bilancio di previsione tempestivamente approvato. La stessa Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n.192/2023) ha, tuttavia, precisato che il precedente orientamento si riferiva al differimento disposto dal legislatore, in mancanza del quale non è possibile in condizioni ordinarie approvare il conto consuntivo in ritardo e tenere esclusi gli incentivi tributari.