Approvazione tardiva del rendiconto: il warning della Corte dei conti
29 SETTEMBRE 2023
È importante il puntuale rispetto delle tempistiche normativamente fissate per l’adozione di documenti contabili fondamentali, che rappresentano un momento essenziale del processo di pianificazione e controllo sul quale si articola l’intera gestione dell’ente, considerato anche che, nel periodo dell’inadempimento (ossia, dalla scadenza del termine legislativamente previsto a quello di effettiva approvazione) l’ente deve garantire il rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. n. 113/2016 relativo al divieto di assunzione di personale: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per l’Emilia-Romagna, nella deliberazione n. 124/2023, depositata lo scorso 14 settembre.
Il Collegio ha rammentato che dal ritardo nell’approvazione del rendiconto o dalla sua omissione, nei casi più gravi, può conseguire l’attivazione della procedura disciplinata dall’art. 137 del TUEL (d.lgs. n. 267/2000) e dall’art. 120, secondo e terzo comma, della Costituzione circa l’eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi, poteri attribuiti al Governo, con possibilità di intimare una diffida ad adempiere ed eventualmente nominare un commissario ad acta.
Ulteriori limitazioni per l’Ente, ope legis, si ravvisano nell’esclusivo e limitato utilizzo dell’avanzo di amministrazione “presunto”, anziché accertato (artt. 186 e 187 del TUEL), e nell’impossibilità di ricorrere all’indebitamento attraverso la contrazione di nuovi mutui, secondo quanto stabilito dall’art. 203, comma 1, lett. a) del TUEL, mentre la mancata redazione dell’apposita certificazione sui principali dati del rendiconto da parte dell’ente comporta la sospensione dell’ultima rata del contributo ordinario previsto in favore dell’ente relativamente all’anno in cui l’inadempimento è avvenuto (stante il precetto contenuto nell’art. 161, commi 1 e 3, del TUEL).
Inoltre, in via provvisoria e sino all’adempimento, la ritardata approvazione del rendiconto comporta la sospensione della seconda rata del contributo ordinario (art. 21 del Principio contabile n. 3 – rendiconto degli enti locali). Va infine ricordato che la mancata approvazione del rendiconto entro il termine del 30 aprile causa, in virtù dell’articolo 227, c. 2-bis del TUEL, l’attivazione della procedura prevista dall’art. 141, comma 2, del medesimo TUEL, con possibile scioglimento del Consiglio Comunale quale extrema ratio.