Gli enti locali in difficoltà finanziarie nella seconda parte dell’anno 2023, hanno ancora una chance per far quadrare i conti, riducendo le rate di ammortamento dei mutui in scadenza a fine esercizio 2023.
La possibilità di rinegoziazione dei mutui contratti per opere pubbliche e altri investimenti è prevista dall’art. 3 ter del DL 29/12/22, n. 198, convertito nella L. 24/2/23, n. 14 (c.d. milleproroghe), con le seguenti modalità:
– possibilità concessa nel solo anno 2023;
– le forme possibili sono le rinegoziazione o la sospensione della quota capitale di mutui;
– l’oggetto sono i contratti di mutui o altri prestiti contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti Spa;
– è previsto un accordo con Associazione bancaria italiana (ABI) e dalle associazioni degli enti locali;
– l’operazione prevede la sospensione della quota capitale dei mutui in ammortamento e l’allungamento del periodo di ammostamento dei mutui;
– é estesa fino al 2025 la possibilità di utilizzare i risparmi di spesa senza vincoli di destinazione, quindi anche per spese correnti, in deroga alle regole dell’art. 204, comma 2, del Tuel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che dispone che le entrate derivanti dall’accensione di prestiti hanno destinazione vincolata (Art. 3 ter, DL 29/12/22, n. 198, conv. nella L. 24/2/23, n. 14). Sulla base di tale regola ogni prestito deve indicare la natura della spesa ed è strettamente legato ad una specifica opera pubblica o altro investimento;
– è prevista una seconda deroga all’art. 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Trattasi di una verifica di convenienza della rinegoziazione, che consiste nell’accertare la riduzione del valore finanziario delle passività totali;
– rimane fermo il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste;
– non necessita il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate per la nuova durata del periodo di ammortamento del mutuo.