Il corretto riaccertamento dei residui attivi è fondamentale per prevenire squilibri di bilancio
30 GIUGNO 2023
La corretta operazione di riaccertamento dei residui attivi è fondamentale per la prevenzione di rischi per gli equilibri di bilancio, considerato che detti residui, unitamente alla cassa, costituiscono la componente positiva del risultato d’amministrazione al 31 dicembre di ogni anno (art. 186 del TUEL – d.lgs. n. 267/2000) che, se positivo, può essere utilizzato, nel bilancio dell’esercizio successivo per dare copertura a spese predeterminate (art. 187 TUEL), nonché per ripianare eventuali precedenti disavanzi di amministrazione o di gestione (art. 193 TUEL): è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Abruzzo, nella delib. n. 177/2023/PRSE, pubblicata lo scorso 12 giugno.
Giova ricordare come l’art. 228, comma 3, del TUEL preveda che: “Prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.
Il Decreto Legislativo n. 118/2011, infatti, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, conferma la necessità dell’operazione annuale di riaccertamento dei residui e, all’art. 3, comma 4, richiamato dall’art. 228, comma 3, del TUEL, precisa che: “possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate, esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili […] Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”.