21 APRILE 2023
Contrasta con il principio contabile di cui all’All. n. 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011 la mancanza di formalizzazione della rateizzazione di un credito vantato dal Comune nei confronti di un privato, considerato che il punto 3.5 del predetto principio contabile espressamente prevede che “la rateizzazione delle entrate, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento dell’ente, deve risultare da atti formali”: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per l’Emilia-Romagna, nella delib. n. 43/2023/PRSP, depositata lo scorso 4 aprile.
Nello specifico, la Corte ha stigmatizzato l’assenza degli estremi della determina di autorizzazione alla rateizzazione del credito.
I giudici hanno invitato il Comune, per il futuro, al rispetto del richiamato principio e, in ogni caso, a monitorare, nella fattispecie concreta, la riscossione del credito al fine di non incorrere nel rischio di insolvenza del debitore e nella conseguente emersione di un residuo attivo riferibile a un credito di difficile esazione.